Formazione
Tutti i professionisti nel corso della loro attività professionale aggiornano le loro competenze di base e professionali seguendo dei corsi di formazione continua proposti dalla struttura in cui operano o da altri enti.
Le Legge Federale sulla formazione continua alla Sezione 1 art.3 definisce cosa s’intende per:
a. formazione continua (formazione non formale): la formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale;
b. formazione formale: la formazione disciplinata dallo Stato che:
· è impartita nella scuola dell’obbligo, oppure,
· porta al conseguimento di:
· un titolo del livello secondario II, un titolo della formazione professionale superiore o un grado accademico,
· un titolo che costituisce la premessa per l’esercizio di un’attività professionale regolamentata dallo Stato;
c. formazione strutturata: la formazione impartita segnatamente in corsi organizzati, basata su programmi d’insegnamento e su un rapporto di insegnamento-apprendimento definito;
d. formazione informale: le competenze acquisite al di fuori della formazione strutturata.
La Legge Federale sulla formazione continua alla Sezione 2 art.5 e art.13 indica che:
- art.5 “Ognuno è responsabile della propria formazione continua.” “I datori di lavoro pubblici o privati favoriscono la formazione continua dei propri collaboratori.”
- art.13 cpv 2 “Gli organizzatori di corsi finalizzati all’acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti provvedono affinché l’offerta sia improntata alla prassi, facendo sì che includa tematiche sociali, economiche e giuridiche rilevanti per la vita quotidiana.”